Art. 24.
(Denuncia di inizio lavorazione dei film).

      1. Ai fini della corresponsione dei benefìci di cui alla presente legge, le imprese di produzione denunciano al CNC l'inizio di lavorazione del film, almeno ventiquattro ore prima del giorno iniziale delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento del requisito della nazionalità ai sensi dell'articolo 5. Entro tre giorni dall'effettivo inizio delle riprese deve essere, altresì, presentata la sceneggiatura del film.
      2. Copia della denuncia di inizio lavorazione del film, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal CNC alla SIAE per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia.
      3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 nonché la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione in materia vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.